STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
G.S. MONTESOLARO

Titolo I: DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO

Art. 1

E’ costituita l’Associazione sportiva dilettantistica denominata “Gruppo Sportivo Montesolaro – Associazione sportiva dilettantistica “, (di seguito Associazione). L’Associazione ha sede in Montesolaro via Muselle n° 1 ed ha durata illimitata. I colori sociali dell’Associazione sono: bianco e azzurro

Art. 2

L’Associazione non persegue scopi di lucro ed è motivata dalla decisione dei soci di vivere l’esperienza sportiva secondo la visione cristiana dell’uomo e dello sport. L’Associazione riferimento alla realtà educativa della Parrocchia di Montesolaro e potrà aderire al C.S.I., F.I.G.C., F.I.P. e ad altri Enti di Promozione sportiva e Federazioni Sportive nazionali, per la partecipazione alle attività agonistiche da questi organizzate. L’attività sportiva dovrà svolgersi in coerenza con gli obiettivi pastorali ed educativi individuati nel progetto pastorale della parrocchia, nell’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative, educative e catechetiche rivolte ai ragazzi e ai giovani. L’Associazione, qualora decidesse di affiliarsi a Federazioni Sportive o Enti di Promozione Sportiva, dovrà necessariamente fare propri i regolamenti delle rispettive società. Tali affiliazioni garantiscono all’attività sportiva una dimensione più ampia di quella parrocchiale. E’ necessaria, anche se non esclusiva, l’affiliazione ad Enti di ispirazione cristiana.

Art. 3

Le finalità dell’Associazione sono:

  1. la proposta costante dello sport ai ragazzi e ai giovani,
  2. l’organizzazione di attività sportiva aperta a tutti,
  3. l’impegno affinché, nel territorio in cui opera, vengano istituiti servizi stabili per la pratica e l’assistenza dell’attività sportiva,
  4. il sostenere attività – non solo sportive – a favore di ragazzi in condizioni disagiate, anche attraverso la collaborazione con realtà missionarie.
 
L’associazione potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Potrà, a titolo meramente esemplificativo: organizzare squadre per la partecipazione alle attività sportive svolte dal C.S.I., F.I.G.C., F.I.P. e F.I.P.A.V. e agli altri Enti di Promozione sportiva e Federazioni Sportive nazionali di affiliazione; organizzare manifestazioni sportive anche in collaborazione con Enti di Promozione sportiva e federazioni di affiliazione, con enti privati e pubblici, anche internazionali; organizzare attività, iniziative, corsi e scuole di sport in favore dei propri soci. Potrà altresì utilizzare spazi ed impianti della parrocchia di Montesolaro, tramite apposita convenzione, esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale e potrà organizzare eventi per il reperimento di fondi. Potrà, infine, intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi passive. L’associazione dovrà ottenere il preventivo benestare della parrocchia nel caso in cui intenda dar vita a rapporti che possano coinvolgere, direttamente o indirettamente, la parrocchia stessa.

Art. 4

L’Associazione cura la formazione dei dirigenti e degli allenatori, anche in collaborazione con il C.S.I., F.I.G.C. ,e F.I.P., con la parrocchia e con le altre realtà ecclesiali decanali e diocesane. Cura altresì la partecipazione dei propri soci ai momenti formativi proposti dalla parrocchia e a quelli realizzati in ambito decanale e diocesano, anche coinvolgendo i genitori dei ragazzi tesserati.

Titolo II - I SOCI

Art. 5

Possono essere soci dell’associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo statuto. I Soci si distinguono in:

  1. atleti, coloro che praticano attività sportiva;
  2. non atleti, coloro che contribuiscono alla realizzazione dei fini istituzionale dell’Associazione Sportiva.
La suddivisione dei soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti associativi.

Art. 6

La qualifica di socio si ottiene al momento dell’ammissione all’Associazione, che viene deliberata dal Consiglio direttivo, nella sua prima seduta successiva alla domanda di ammissione. La partecipazione dei soci all’associazione non potrà essere temporanea. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o di chi ne fa le veci.

Art. 7

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alla vita associativa. I soci maggiorenni esercitano il diritto di voto nelle assemblee e possono far parte degli organismi associativi; i soci minorenni partecipano alle assemblee con solo voto consultivo. I genitori dei soci minorenni possono divenire soci dell’associazione, alle condizioni e secondo le modalità di cui agli Artt. 5 e 6, ivi compreso l’obbligo di tesserarsi ove svolgano una qualche attività, organizzativa, materiale o d’accompagnamento, in favore della squadra d’iscrizione dei figli. Essi avranno eguali diritti rispetto agli altri soci, ivi compreso il diritto di voto.

Art. 8

I soci hanno l’obbligo di osservare lo statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione, di corrispondere le quote associative e di osservare le disposizioni statutarie e regolamentari del C.S.I., F.I.G.C., F.I.P. e F.I.P.A.V. e degli altri Enti di Promozione sportiva e Federazioni Sportive nazionali di affiliazione. Non è ammessa la trasferibilità e la rivalutazione delle quote e dei relativi diritti. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio direttivo.

Art. 9

La qualità di soci si perde per dimissioni, espulsione, morosità e mancato rinnovo del tesseramento all’ente di affiliazione dell’Associazione. Il socio può essere espulso quando ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o morali all’Associazione. La morosità interviene quando il socio non versa la propria quota associativa annuale entro un mese dalla data di scadenza stabilita dal Consiglio direttivo e resta inadempiente anche dopo l’ulteriore termine ingiuntogli dallo stesso Consiglio direttivo. La morosità e l’espulsione sono deliberate dall’assemblea su proposta del Consiglio direttivo dopo aver ascoltato il socio interessato. Si applicano le eventuali procedure arbitrali e conciliative previste dagli statuti e regolamenti del C.S.I. , F.I.G.C., e F.I.P.

Art. 10

La perdita, per qualsiasi causa, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Titolo III - L'ASSEMBLEA

Art. 11

Gli organi dell’Associazione sono: L’Assemblea dei soci, Il Consiglio direttivo, il Presidente.

Art. 12

L’Assemblea di soci è l’organo sovrano dell’Associazione. E’ convocata dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto e per affrontare le problematiche più rilevanti per la vita dell’Associazione, anche in riferimento alle finalità educative che l’Associazione si prefigge. E’ comunque convocata ogni volta che il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un terzo dei soci purché in regola con i versamenti delle quote associative.

Art. 13

La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata mediante comunicazione in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative e comunicata anche tramite gli strumenti d’informazione attivi in Parrocchia. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 14

Possono intervenire all’Assemblea, con diritto di voto, tutti i soci, purché in regola con il pagamento delle quote associative. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e potrà farsi rappresentare, con delega scritta, da un altro socio. Ogni socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 15

In prima convocazione l’Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presente. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un’ora. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto dall’articolo 16 comma 2.

Art. 16

L’assemblea di soci approva annualmente il rendiconto; elegge il Consiglio direttivo, fissandone il numero dei componenti che non potranno essere meno di cinque; delibera su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo, con particolare riferimento alla relazione morale sportiva; delibera i provvedimenti di espulsione proposti dal Consiglio direttivo. Le modifiche statutarie sono deliberate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole almeno la metà più uno di tutti i soci presenti all’assemblea. Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione di patrimonio è deliberato con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, per estratto, mediante affissione nella sede sociale.

Titolo IV - IL CONSIGLIO DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Art. 17

Il Consiglio direttivo è l’organo operativo. E’ composto da un minimo di cinque e un massimo di 25 consiglieri. Partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, con solo voto consultivo e senza che concorra a formare il numero legale, il consulente ecclesiastico, nella persona del parroco pro tempore della parrocchia di Montesolaro o del Vicario parrocchiale o direttore dell’oratorio a ciò delegato, allo scopo di contribuire alla realizzazione delle finalità educative dell’Associazione e al miglior inserimento dell’esperienza sportiva nelle attività pastorali. Si rinnova ogni 4 (quattro) anni.

Art. 18

Il Consiglio direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione. Spetta, inoltre, al Consiglio direttivo:

  1. eleggere al proprio interno il Presidente, un Vice Presidente Vicario e eventualmente altri Vice-Presidente, il Segretario, Il Cassiere,
  2. designare il Direttore tecnico generale, i Direttori di settore, gli Allenatori e i Dirigenti,
  3. programmare e verificare l’attività sportiva di ogni anno, riferendo i risultati e i progetti del proprio lavoro al Consiglio Pastorale Parrocchiale,
  4. redigere il bilancio preventivo e consuntivo, da sottoporre all’Assemblea,
  5. decidere di devolvere somme in beneficenza secondo la previsione dell’art. 3, lett. d) del presente Statuto,
  6. redigere un regolamento interno, secondo le linee del presente Statuto,
  7. stabilire annualmente il calendario delle attività sportive e associative, sentito il parroco della parrocchia di Montesolaro o, il vicario parrocchiale o il direttore dell’oratorio a ciò delegato, curando il coordinamento di tali attività con le iniziative pastorali,
  8. fissare la data dell’Assemblea annuale,
  9. predisporre la relazione dell’attività svolta,
  10. assicurare un corretto uso degli impianti sportivi di cui l’Associazione si avvale per le proprie attività,
  11. adottare tutti i provvedimenti necessari allo svolgimento dell’attività dell’Associazione.

Art. 19

Il Presidente dell’Associazione, eletto dal Consiglio direttivo tra i propri membri, dura in carica quanto il Consiglio direttivo stesso e può essere rieletto. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e a lui potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio direttivo. Il Presidente:

  1. esegue le delibere del Consiglio Direttivo circa gli atti di straordinaria amministrazione, stipulando, su sua delega, i relativi atti negoziali. Ha altresì potere di firma per porre in essere atti di amministrazione ordinaria, su delega, anche generale, del Consiglio Direttivo, la quale potrà essere estesa anche al Tesoriere, ad altro consigliere;
  2. è autorizzato a eseguire incassi e ad accettare donazioni di modico valore nonché sovvenzioni e contributi che non comportino obblighi per l’Associazione offerti a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; tale potere può essere delegato dal Presidente al Tesoriere o ad altro consigliere;
  3. ha la facoltà di nominare avvocati o procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa;
  4. convoca e presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio Direttivo; in caso di necessità ed urgenza, può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo,
  5. sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Art. 20

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più consiglieri si procederà alla sostituzione facendo subentrare i primi non eletti, che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito. Il Consiglio direttivo si considera decaduto quando vengano a mancare i due terzi dei suoi componenti. In questo caso l’Assemblea, convocata dai membri ancora in carica, eleggerà i nuovi componenti del Consiglio direttivo.

Art. 21

Il Consiglio direttivo si riunisce almeno una volta all’anno ovvero ogni qual volta il Presidente lo riterrà necessario. Le cariche direttive sono a titolo gratuito. Gli amministratori non possono ricoprire cariche in altre società o associazioni sportive che partecipano con proprie squadre in identiche discipline agonistiche.

Titolo V - IL PATRIMONIO

Art. 22

L’Associazione trae le risorse economiche per le proprie attività e per il proprio funzionamento:

  1. dalle quote associative e di iscrizione versate dai soci;
  2. dai contributi da privati;
  3. dai contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche e di organismi internazionali;
  4. da donazioni e lasciti testamentari;
  5. da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;
  6. da fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
  7. da ogni altra entrata e provento derivante dallo svolgimento delle proprie attività, ivi comprese quelle aventi natura commerciale.

Eventuali avanzi di gestione o fondi di riserva non potranno essere distribuiti sia in forma diretta che indiretta tra i soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 23

L’esercizio sociale ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. II Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro sei (sei) mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede sociale, dove potrà essere liberamente visionato dai soci, trasmesso alla parrocchia.

Art. 24

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall’Assemblea dei soci, con le maggioranze previste dall’art. 16, secondo comma.Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori nel numero di tre da scegliersi tra i soci. L’eventuale patrimonio residuo sarà devoluto a fini sportivi individuati dall’Assemblea dei soci, sentiti gli eventuali pareri richiesti dalla legge.

Titolo VI - NORME FINALI

Art. 25

L’Associazione deve conformarsi alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni e degli Enti di Promozione sportiva di affiliazione.

Art. 26

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti norme in materia di associazionismo e, in particolare, a quello sportivo dilettantistico, allo statuto ed al regolamento organico delle Federazioni e degli Enti di Promozione sportiva di affiliazione.